(1) La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all’Ufficio. Nella stessa il/la richiedente la concessione deve impegnarsi a osservare le norme disciplinanti la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità. La domanda va corredata della seguente documentazione:
(2) L’Ufficio può chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici ritenuti necessari per il rilascio della concessione.
(3) Esaminata la documentazione, l’Ufficio esprime un parere tecnico sulla costruibilità dell’impianto, che viene notificato alla persona richiedente.
(4) La lunghezza massima delle sciovie di cui all’articolo 7, comma 2, della legge è determinata in 60 m, misurati tra il punto di attacco e di distacco.
(5) Alla domanda per il cambiamento di categoria di cui all’articolo 10 della legge va allegata la relazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).