Contributo per oneri di sorveglianza
1. Il titolare della concessione è tenuto a versare annualmente il contributo per oneri di sorveglianza di cui all’articolo 28 della legge nella seguente misura per anno:
2. Il contributo definito al punto 1 è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come diffuso per il Comune di Bolzano dall’Istituto provinciale di statistica - ASTAT e riferito al mese di giugno.
3. L’aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice aumenti almeno del 10% rispetto alla precedente determinazione e l’applicazione dell’aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.