(1) Il rinnovo della concessione è disposto dall’Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità. Nel relativo provvedimento è stabilita la categoria di appartenenza della linea funiviaria ai sensi dell’articolo 4 della legge ed è fissato il termine per l’adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e l’esecuzione delle modifiche proposte. Con lo stesso provvedimento è approvato il disciplinare di rinnovo della concessione.
(2) Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l’Ufficio ne dà comunicazione alla persona interessata, indicando i documenti da presentare con la domanda per l’eventuale rinnovo della concessione.
(3) Il titolare della concessione deve presentare la domanda di rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza della concessione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- relazione tecnica sullo stato di efficienza dell’impianto, redatta da un ingegnere/una ingegnera con specifica esperienza maturata nel settore e iscrizione all’albo professionale, o dal tecnico/dalla tecnica responsabile. Nella relazione sono indicati gli esiti delle analisi di tutte le parti dell’impianto interessanti la sicurezza, tenuto conto dei controlli e delle verifiche eseguiti periodicamente negli anni precedenti sullo stato di sicurezza e di conservazione;
- planimetria con le indicazioni di cui all’articolo 16, comma 1;
- descrizione delle finalità della linea;
- progetto preliminare o definitivo delle eventuali modifiche da apportare all’impianto;
- parere di massima favorevole espresso dalla Ripartizione provinciale competente in materia, sulla eventuale pista da sci servita dalla linea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge, qualora, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, il parere agli atti dell’Ufficio abbia una data di rilascio anteriore a dieci anni.
(4) L’Ufficio esprime il parere sull’efficienza dell’impianto e sulle modifiche proposte e fissa eventuali prescrizioni.
(5) Anche nel caso in cui la domanda di rinnovo del già titolare della concessione venga presentata dopo la scadenza della stessa, si osserva la procedura prevista dal presente articolo.
(6) Qualora non sia stato richiesto il rinnovo della concessione o non vengano eseguiti, entro i termini prefissati, i lavori prescritti in base alla relazione tecnica sullo stato di efficienza, l’esercizio rimane sospeso fino al rilascio di nuovo nulla osta e l’Ufficio può disporre la chiusura dell’impianto al pubblico esercizio, anche mediante l’apposizione di sigilli.