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Normativa provinciale
Commercio
Disciplina del commercio
Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 3 (Definizioni)
g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
1)
Codice del commercio
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.
Art. 3 (Definizioni)
(
1
)
Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
commercio all’ingrosso: attività svolta da chiun¬que professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore/alla consumatrice finale;
superficie di vendita di un esercizio commerciale: area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e dalle aree espositive, se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se non accessibili alla clientela, nonché l’area esterna adiacente all’esercizio commerciale adibita a superficie espositiva ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel regolamento di esecuzione alla presente legge;
esercizi commerciali di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e);
centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica: rivenditori tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita a prodotti rientranti nel settore merceologico non alimentare a condizione che la superficie dell’esercizio sia inferiore o uguale a quella prevista alla lettera d) per un esercizio di vicinato e che la parte di superficie dell’esercizio destinata alla vendita di prodotti del settore non alimentare non sia prevalente in rapporto alla superficie complessiva di vendita;
punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica: punti vendita autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci. In tali esercizi la vendita della stampa è legata e complementare all’attività principale economicamente prevalente;
pastigliaggi: prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendersi nella confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili. Sono considerati prodotti assimilati ai pastigliaggi le bevande non alcoliche preconfezionate/preimbottigliate, come ad esempio le bibite in lattina, tetra-pack o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
commercio su aree pubbliche: attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
aree pubbliche: le strade comunali e di competenza provinciale, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
posteggio: parte di un’area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, data in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
mercato: area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana, del mese o dell’anno per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
fiera: manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori abilitati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
presenze in mercati, fiere o fuori mercato (cosiddette spunte): numero delle volte che l’operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale;
posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica non individuabile come mercato;
manifestazione promozionale/commerciale: ma¬ni¬fe¬stazione – anche a carattere straordinario – indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, anche legate al territorio;
mercato straordinario: edizione aggiuntiva del mercato, che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 30;
vendite straordinarie:
vendite di liquidazione;
vendite di fine stagione o saldi;
vendite promozionali;
mercato a carattere storico-turistico sito in piazza delle Erbe a Bolzano: mercato che per caratteristiche intrinseche e per sede di svolgimento è connotato da una particolare tipicità storica e architettonica.
somministrazione:
negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, il consumo immediato dei medesimi prodotti all’interno della superficie di vendita tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
c) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
e) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
Vedi
(Regolamento di esecuzione)
DISPOSIZIONI GENERALI
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Principi e finalità)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Pianificazione territoriale)
Art. 5 (Sportello unico per le attività produttive)
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
DISPOSIZIONI FINALI
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
b) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 12
c) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2015, n. 28
d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
DISPOSIZIONI GENERALI
PAESAGGIO
URBANISTICA
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TITOLI ABILITATIVI
VIGILANZA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Art. 86 (Vigilanza sull’attività
di trasformazione del territorio
)
Art. 87 (Responsabilità)
Art. 88 (Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire, in totale
difformità o
con variazioni essenziali
)
Art. 89 (Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire
)
Art. 89-bis (Tolleranze costruttive)
Art. 90 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti
in assenza di permesso di costruire
o in totale difformità
)
Art. 91 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla SCIA o dalla CILA
)
Art. 92 (Mutamenti di destinazione d’uso realizzati
in assenza di titolo abilitativo
)
Art. 93 (Annullamento del permesso di costruire,
del piano attuativo o del piano comunale
da parte della Provincia
)
Art. 94 (
Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato
)
Art. 95
(
Sanatoria di interventi realizzati in
assenza o difformità dal titolo abilitativo
)
Art. 96 (Ritardato od omesso versamento
del contributo di intervento
)
Art. 97 (Mancata occupazione od occupazione abusiva
di abitazioni riservate ai residenti
)
Art. 98
(
Lottizzazione abusiva
)
Art. 99 (
Interventi non autorizzati su beni paesaggistici
)
Art. 100 (
Rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica
)
Art. 101
(
Esecuzione d’ufficio dell’ordine di ripristino
dello stato dei luoghi
)
RICORSI AMMINISTRATIVI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Attività e interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia
Interventi edilizi liberi
Interventi soggetti a permesso di costruire
Interventi soggetti a SCIA
e) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 30
f) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 31
g) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
h) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 36
i) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 8
j) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17
k) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24
l) Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2021, n. 7
n) Decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2021, n. 8
o) Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2021, n. 27
p) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25
q) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2023, n. 6
r) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2023, n. 9
s) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 9
M
N
O
P
Q
R
S
T
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V
W
X
Y
Z
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico