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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 121)
Codice del commercio

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 3 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

  1. commercio all’ingrosso: attività svolta da chiun¬que professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
  2. commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore/alla consumatrice finale;
  3. superficie di vendita di un esercizio commerciale: area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e dalle aree espositive, se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se non accessibili alla clientela, nonché l’area esterna adiacente all’esercizio commerciale adibita a superficie espositiva ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel regolamento di esecuzione alla presente legge;
  4. esercizi commerciali di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
  5. medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
    1. 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
    2. 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti;
  6. grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e);
  7. centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
  8. punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica: rivenditori tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita a prodotti rientranti nel settore merceologico non alimentare a condizione che la superficie dell’esercizio sia inferiore o uguale a quella prevista alla lettera d) per un esercizio di vicinato e che la parte di superficie dell’esercizio destinata alla vendita di prodotti del settore non alimentare non sia prevalente in rapporto alla superficie complessiva di vendita;
  9. punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica: punti vendita autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci. In tali esercizi la vendita della stampa è legata e complementare all’attività principale economicamente prevalente;
  10. pastigliaggi: prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendersi nella confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili. Sono considerati prodotti assimilati ai pastigliaggi le bevande non alcoliche preconfezionate/preimbottigliate, come ad esempio le bibite in lattina, tetra-pack o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
  11. commercio su aree pubbliche: attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
  12. aree pubbliche: le strade comunali e di competenza provinciale, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  13. posteggio: parte di un’area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, data in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
  14. mercato: area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana, del mese o dell’anno per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  15. fiera: manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori abilitati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  16. presenze in mercati, fiere o fuori mercato (cosiddette spunte): numero delle volte che l’operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale;
  17. posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica non individuabile come mercato;
  18. manifestazione promozionale/commerciale: ma¬ni¬fe¬stazione – anche a carattere straordinario – indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, anche legate al territorio;
  19. mercato straordinario: edizione aggiuntiva del mercato, che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 30;
  20. vendite straordinarie:
    1. vendite di liquidazione;
    2. vendite di fine stagione o saldi;
    3. vendite promozionali;
  21. mercato a carattere storico-turistico sito in piazza delle Erbe a Bolzano: mercato che per caratteristiche intrinseche e per sede di svolgimento è connotato da una particolare tipicità storica e architettonica.
  22. somministrazione:
    1. negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, il consumo immediato dei medesimi prodotti all’interno della superficie di vendita tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
    2. nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
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