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h) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 351)
Regolamento inerente la costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 11 novembre 2021, n. 45.

Art. 18 (Domanda di collaudo)

(1) La domanda di collaudo deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. dichiarazione della ditta costruttrice riguardante le caratteristiche dei materiali impiegati e le saldature effettuate da personale specializzato sull’infrastruttura dell’impianto e, in particolare, sulle relative strutture aventi particolare importanza ai fini della sicurezza, nonché la completa ultimazione dell’opera a regola d’arte;
  2. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento a favore del bilancio provinciale, a titolo di acconto, pari all’80% dell’importo preventivato per onorari e rimborsi di cui all’articolo 20, comma 3, ai collaudatori, salvo conguaglio;
  3. su richiesta dell’Ufficio, certificati di origine dei materiali impiegati, ad esclusione di quelli utilizzati per opere oggetto di collaudo statico o per componenti certificati secondo il regolamento (UE) 2016/424;
  4. su richiesta dell’Ufficio, certificati delle prove e verifiche effettuate o da effettuare sull’impianto;
  5. verbali relativi all’esame magnetoinduttivo delle funi;
  6. dichiarazioni di conformità sull’avvenuta installazione a regola d’arte degli impianti e relativa verifica, nei casi previsti;
  7. certificazione sull’avvenuto deposito presso l’ente competente del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato normale e precompresso, nonché per le costruzioni in acciaio, eseguito a cura dell’ingegnere nominato/dell’ingegnera nominata dal titolare della concessione;
  8. convenzione con le organizzazioni coinvolte nell’evacuazione delle persone in linea;
  9. dichiarazione, firmata dal/dalla progettista generale dell’impianto e dal costruttore dell’impianto, attestante che i sottosistemi e i componenti di sicurezza impiegati sono compatibili sia reciprocamente sia con l’infrastruttura del relativo impianto;
  10. dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché attestati di esame CE di cui all’articolo 12, comma 1, lettera n), e comma 3, se non già presentate con il progetto definitivo;
  11. ogni altro documento ritenuto necessario dell’Ufficio per l’espletamento del collaudo di cui all’articolo 25, comma 5, della legge.

(2) Nella domanda di collaudo, il direttore/la direttrice dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver eseguito personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico atte a verificare il regolare funzionamento dell’impianto ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio. Nella domanda sono altresì indicate le ore di preesercizio effettuate.

(3) Le modalità di collaudo di cui all’articolo 25, comma 5, della legge in linea di massima sono:

  1. esame della documentazione tecnica riguardante l’opera;
  2. accertamento della corrispondenza dell’opera alle caratteristiche principali del progetto;
  3. accertamento che dalle verifiche e prove di carico e di funzionamento effettuate nel corso della visita, i cui risultati sono riportati nel modello di relazione di collaudo predisposto dall’Ufficio, non sono emerse sostanziali discordanze rispetto a quanto dichiarato dalla direzione lavori.
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