(1) La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell’allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell’ufficio provinciale competente in materia di impianti a fune, a partire dall’anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. L’intera quota annua è dovuta anche per l’anno in cui scade la concessione. 2)
(2) L’onorario spettante ai collaudatori è indicato nella tariffa di cui all’allegato E. Qualora il collaudo statico delle opere in cemento armato normale e precompresso e delle strutture metalliche sia eseguito da una libera professionista/un libero professionista su incarico del titolare della concessione, l’importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l’onorario è determinato nell’80 per cento del costo convenzionale dell’impianto (P+P’), come determinato nell’allegato A. Per i dipendenti provinciali l’onorario di collaudo è integrato nell’indennità libero-professionale, salvo che essi siano chiamati a far parte della Commissione di collaudo in qualità di componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(3) Oltre all’onorario, ai componenti e al segretario/alla segretaria della commissione di collaudo sono corrisposti, se spettanti, il compenso per le ore di lavoro straordinario prestate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nonché l’indennità di missione. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni tali emolumenti sono liquidati secondo la normativa vigente per l’ente di appartenenza.
(4) Su richiesta dell’Ufficio, il titolare della concessione effettua il versamento a saldo a favore del bilancio provinciale.