(1) Tutte le strade non classificate come “statali”, "provinciali", "comunali" o di "bonifica", ai sensi della normativa provinciale sulla classificazione delle strade, sono considerate strade rurali a uso pubblico, se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e sono destinate a pubblico transito. La ripartizione provinciale competente in materia di foreste istituisce un apposito elenco delle strade rurali, che aggiorna su richiesta dei comuni.
(2) Le strade rurali non destinate a uso pubblico sono considerate strade di accesso alle aziende agricole a uso privato. 2)