(1) Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, sono inserite le seguenti parole: “nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale”.
(2) Il comma 3 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:
“1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti e fondazioni operanti in provincia di Bolzano, ai quali – se di interesse provinciale – essa può anche partecipare, nonché ad associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a singole persone, sempre operanti in provincia di Bolzano. In caso di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4.”
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per l’anno 2023 e in 300.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.