(1) L’accesso alle attività commerciali di cui all’articolo 1 e il relativo esercizio sono consentiti esclusivamente a quanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità, ossia a coloro che rispettano le seguenti condizioni:
- non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- non hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che non sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- non hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- non sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero a misure di sicurezza;
- non sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.
(2) Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
(3) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
(4) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti dal/dalla legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
(5) L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente articolo. La verifica degli stessi è effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.