(1) Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di tecnico/tecnica del commercio può disporre l’equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione. 27)