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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 121)
Codice del commercio

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 9 (Requisiti professionali)

(1) L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, dell’attività di vendita al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. avere frequentato e concluso con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione italiana; 3)
  2. avere svolto nell’ultimo quinquennio per almeno due anni, anche non continuativi, attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare d’azienda o di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, oppure in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare; l’attività va comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S.;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

(2) Costituisce anche requisito professionale valido ai sensi del comma 1, l’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nel frattempo abrogata dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la decorrenza ivi indicata, sempre che essa sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – e a condizione che non ne sia stata disposta la cancellazione per perdita dei requisiti soggettivi. L’iscrizione al REC deve essere stata effettuata per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche. Costituisce inoltre requisito professionale valido il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo di un corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

(3) Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal/dalla titolare o dal/dalla rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

(4) Per i cittadini e le cittadine di Stati membri dell’Unione europea l’accertamento del possesso dei requisiti professionali è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Per i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti professionali è effettuata nel rispetto della vigente normativa internazionale e nazionale.

(5) La Giunta provinciale stabilisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei.

3)
Il testo tedesco della lettera a) dell'art. 9, comma 1, è stato modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
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