(1) I partiti o i raggruppamenti politici organizzati depositano presso la struttura provinciale competente in materia elettorale, non prima del cinquantaquattresimo e non dopo il cinquantatreesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di servizio, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le liste elettorali.
(2) Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Il contrassegno va depositato anche in forma digitale. Del ricevimento la struttura provinciale competente in materia elettorale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.
(3) Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.
(4) Non è ammesso il deposito di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici. Non è ammesso inoltre il deposito da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l’elettore circa l’identità dei partiti o dei raggruppamenti politici medesimi. Non è altresì ammesso il deposito di contrassegni riproducenti simboli o soggetti religiosi.
(5) Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui al comma 4, la struttura provinciale competente in materia elettorale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per la presentazione di altro contrassegno.
(6) Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai presentatori dei contrassegni l’avvenuta accettazione dei contrassegni e contemporaneamente li rende noti tramite pubblicazione esclusivamente sull’albo digitale di ogni Comune non oltre il cinquantunesimo giorno prima delle elezioni. I contrassegni vanno pubblicati in senso orizzontale nell’ordine determinato mediante sorteggio a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale.