(1) La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.
(2) Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.
(3) La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico di linea.
(4) La Giunta provinciale determina i criteri per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le direttive per l'istituzione di servizi di trasporto speciali.
(5) La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto.33)
(6) In caso di sospensione totale o parziale dei servizi di trasporto scolastico e dei servizi di trasporto e di accompagnamento di alunne e alunni con disabilità in tutto l’Alto Adige, dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2 negli anni 2020 e 2021, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla sospensione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 34)