1. Le offerte per i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), devono essere redatte sugli appositi moduli e presentate di regola entro il 1° agosto di ogni anno. Le offerte per i contratti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere presentate tutto l’anno, ma comunque in tempo utile per permettere all’Ufficio provinciale Sport di provvedere ad un attento esame della domanda, alla sua evasione e per garantire che le controprestazioni siano effettivamente erogate. I contratti di sponsorizzazione e per il conferimento di incarichi vengono stipulati sulla base di offerte dettagliate presentate dai soggetti interessati.