1. Le farmacie osservano un orario minimo di apertura settimanale di 40 ore, fatta eccezione per:
a) le settimane con festività stabilite per legge statale;
b) la settimana con il lunedì di Pentecoste;
c) le settimane in cui la farmacia osserva l’eventuale chiusura pomeridiana ai sensi del comma 4.
2. L’orario minimo di cui al comma 1 include l’apertura obbligatoria, tra il lunedì e il sabato, per cinque mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e per quattro pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
3. Entro il 1° ottobre di ogni anno, le farmacie comunicano all’Ufficio provinciale competente per l’assistenza farmaceutica, di seguito denominato Ufficio, i rispettivi orari minimi di apertura ai sensi dei commi 1 e 2 per l’anno successivo. L’ufficio pubblica gli orari di apertura delle singole farmacie sul sito internet della rete civica della Provincia autonoma di Bolzano. Eventuali modifiche degli orari di apertura vanno comunicate all’Ufficio con almeno una settimana di anticipo.
4. Le farmacie non di turno possono rimanere chiuse durante il pomeriggio nelle seguenti giornate:
a) 24 dicembre;
b) 31 dicembre;
c) giovedì grasso;
d) martedì grasso.
5. Le farmacie comunicano all’Ufficio con almeno una settimana di anticipo le chiusure di cui al comma 4, ed espongono un avviso di chiusura ben visibile dall’esterno.