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b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 17 (Altri servizi)        delibera sentenza

(1)  La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di strumenti di apprendimento individuale.

(2)  Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi, nonché ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta.45) 

(3)  Nel caso in cui, negli anni 2020 e 2021, non sia possibile prestare, interamente o in parte, il servizio di gestione dei convitti in Alto Adige a causa dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2, e nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere vantaggi economici ai gestori che svolgono tali servizi per suo conto, al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei vantaggi economici sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 46)

massimeDelibera 28 settembre 2021, n. 825 - COVID-19 – Criteri per la concessione di un’indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano
massimeDelibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21
massimeDelibera 7 aprile 2020, n. 246 - Alunne e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali: esenzione dal pagamento delle rette mensili risp. settimanali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché convitti provinciali che sono gestiti da terzi
massimeDelibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)
45)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
46)
L'art. 17, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 4, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12, ed infine così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, rispettivamente dall'art. 19, comma 4, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
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