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b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 16/bis (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico)        delibera sentenza

(1) In Alto Adige la Provincia può mettere a disposizione degli alunni e degli apprendisti un servizio abitativo in forma di residence, collegio, convitto o istituzioni simili, gestiti direttamente dalla Provincia oppure tramite terzi. 39)  40)

(2)  Agli enti pubblici o privati, senza fini di lucro, che gestiscono i convitti o i collegi di cui al comma 1, può essere coperto il deficit della gestione ordinaria per intero nel limite di spesa fissato dalle disposizioni di concessione dei contributi, qualora vi sia la disponibilità sul corrispondente capitolo di bilancio. Agli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che promuovono gli interessi e le attività dei collegi, la Giunta provinciale può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese riconosciute.39) 

(3)  41)

(4)  Agli enti e alle associazioni senza fini di lucro, che mettono a disposizione uno dei servizi abitativi di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

  1. acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;
  2. progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione o completamento di edifici;
  3. acquisto di arredamenti e attrezzature. 39) 

(5)  Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 4 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 nè superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale, tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo a non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.42) 

(6)  Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità di carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio, conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, deve essere restituita.42) 

(7)  In deroga alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.42) 

(8)  La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.43) 42) 

massimeDelibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21
massimeDelibera 21 aprile 2020, n. 274 - Covid-19 - Esenzione dal pagamento dei contributi spese per vitto e alloggio nei convitti gestiti con personale provinciale
massimeDelibera 7 aprile 2020, n. 246 - Alunne e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali: esenzione dal pagamento delle rette mensili risp. settimanali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché convitti provinciali che sono gestiti da terzi
massimeDelibera 28 dicembre 2007, n. 4546 - Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani in orario extrascolastico ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7 - Modifica dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 13/03/2006, n. 795 (modificata con delibera n. 336 del 01.03.2010)
39)
I commi 1, 2 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 6, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
40)
L'art. 16/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 10, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
41)
L'art. 16/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
42)
I commi 5, 6, 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 8, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
43)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.
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