(1) All’atto di deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o raggruppamenti politici devono designare un rappresentante effettivo e uno supplente del partito o del raggruppamento, incaricati di effettuare la presentazione delle liste dei candidati e dei relativi documenti.
(2) La struttura provinciale competente in materia elettorale trasmette copia delle designazioni di cui al comma 1, all’ufficio elettorale centrale.