1. I contratti per le finalità di sponsorizzazione di cui al presente capo possono essere stipulati a favore di
a) squadre altoatesine;
b) atleti di punta altoatesini;
c) atleti promettenti altoatesini;
d) manifestazioni sportive o altre iniziative o eventi sportivi di particolare rilevanza per l’Alto Adige e di grande impatto promozionale, come pubblicazioni su tematiche sportive, ritiri sportivi, supporto a programmi o iniziative di organizzazioni sportive o di federazioni sportive e simili, sempre di particolare interesse per l'Alto Adige.