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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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6) Contributi e prestiti per la meccanizzazione e l'acquisto di bestiame

a) Macchine
- Falciatrinciacaricatrici, seminatrici per mais e seminatrici in genere possono essere finanziate se impiegate per almeno 3 ha di arativo.
- Gli aratri per almeno 1,5 ha di arativo per vomere.
- Rimorchi autocaricanti e caricaforaggi portati per almeno 9 UBA (i suini sono esclusi dal calcolo degli UBA) oppure > 5 ha di prati stabili e/o erbai (3 tagli).
- Spandiletame e liquame tramati per almeno 30 UBA.
- Falciatrici a due assi sono finanziabili solo per almeno 30 UBA, o 12 ha di prati stabili ed erbai (3 tagli).
- Spandiletame e liquame portati per almeno 12 UBA.
- Caricaletame posteriori per almeno 50 UBA.
- Desilatori per almeno 20 UBA.
- Defogliatrici per rape per almeno 2 ha.
- Cavapatate-ortaggi per almeno 0,5 ha.
- Raccoglitrici per patate e/o rape per almeno 10 ha.
- Irroratrici per almeno 2 ha.
- Piantatrici per almeno 1,5 ha.
- Presse per fieno per almeno 12 UBA o 5 ha di prati stabili (3 tagli) e/o erbai.
Carri miscelatori per almeno 25 UBA (tenuto conto che i fabbricati rurali ne consentano un impiego razionale).
- Argani per almeno 15 ha di bosco.
- Nelle zone fruttiviticole sono fìnanziabili solo trattori.
- Per le aziende viticole appartenenti alle categorie «d» ed «e» con una superficie minima a vite di 2,0 ha, con terreni in pendio verranno concessi prestiti per macchine adatte a questi terreni.
- La stessa azienda non può usufruire del finanziamento per uno stesso tipo di macchina se non sono trascorsi 10 anni dal precedente acquisto (fanno eccezione danni per calamità naturali ed acquisti effettuati da organizzazioni di uso in comune).
- I finanziamenti delle attrezzature per fabbricati aziendali sono subordinati alle seguenti dimensioni minime:
Impianto di mungitura per almeno 10 vacche. Argano per fieno : per almeno 25 UBA

b) Bestiame
Sono finanziabili solo acquisti di razze bovine registrate nel libro genealogico e cioè l'acquisto di vacche, vitelle, bestiame giovane e vitelli da razza, tenendo presente che l'età massima per le vacche deve essere di 6 anni.
Le agevolazioni possono essere tuttavia concesse solamente per l'acquisto di prima dotazione previsto dal piano di miglioramento aziendale.
Tutti gli animali devono avere provenienza accertata da un libro genealogico e devono essere in possesso del certificato di origine e sanità.
Le sopraccitate disposizioni, in quanto applicabili, sono valide anche per il bestiame da ingrasso.
Sono ammesse a finanziamento non più di 10 UBA per azienda e per anno ad eccezione di casi straordinari (soppressione per TBC, ecc.).

Leggi di incentivo:
- L.P. n. 13/88, art. 3 comma 2:
Impianti di mungitura, impianti di refrigerazione del latte, cisterne per il latte, impianti di areazione e ventilazione, ventilatori per il fieno, essiccatori per foraggio, impianto meccanico asportazione letame, argani per fieno, distributori di fieno sono finanziati dall'Ufficio Zootecnia. Gli acquisti dei macchinari sopra citati con spesa ammessa superiore a Lire 25.000.000. sono fìnanziabili solo per mezzo del fondo di rotazione. Le altre macchine per aziende zootecniche sono finanziate dall'Ufficio per la Meccanizzazione Agricola.

Contributi a fondo perduto:
Categorie a, b, fino al 35% del prezzo d'acquisto risultante da fattura
Categorie c, h, fino al 30 % del prezzo d'acquisto risultante da fattura
Categoria g fino al 25% del prezzo d'acquisto risultante da fattura.
Alle aziende fruttiviticole e floravivaistiche non vengono concessi contributi a fondo perduto.
- L.R. n. 18/62: Contributi per interventi nel settore dell'allevamento del bestiame

Credito:
- Legge n. 910/66, art. 12 e L.P. 12/80 fondo di rotazione per la meccanizzazione Mutuo:
fino al 80% della spesa ammessa per le categorie a, b.
fino al 70% della spesa ammessa per le categorie e, h (zone montane)
fino al 50% della spesa ammessa per le categorie d, e, f, g, i; h (zone fruttivinicole) - Per l'acquisto di mezzi di trasporto sono concedibili solo mutui ad interessi agevolati o rate costanti equivalenti
- Importi minimi di spesa 2 mio. per a, b, d, h (zona montana) o 5 mio. in caso di mutuo agevolato o rate costanti equivalenti 8 mio. per e, e, f, g, h, i o 10 mio. in caso di mutuo o rate costanti equivalenti.

- L.P. n. 63/88
Acquisto macchinari nell'ambito di un piano di miglioramento
- I documenti mancanti sono da inoltrare entro
(1 mese dalla data della lettera di richiesta. Se questi non vengono inoltrati entro il suddetto termine, la domanda verrà annullata a meno che il richiedente non chieda una proroga per telefono o per iscritto, che potrà essere concessa al max. di 6 mesi dalla data della lettera di richiesta dei documenti.