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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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8bis) Danni causati da eventi calamitosi

1) Oggetto dei contributi
Per il rimedio o la copertura di danni causati da eventi calamitosi ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 29.11.1973, n. 83, sono ammesse al finanziamento le seguenti spese o perdite:
a) per i lavori relativi al ripristino ed agli interventi di protezione geotecnica di:
- superfici coltivate,
- infrastrutture agrarie,
- fabbricati abitativi ed aziendali nell'ambito rurale;
b) per il ripristino e l'acquisto di macchine agricole;
c) per la ricostituzione del capitale di conduzione che non trova reintegrazione o compenso per effetto della perdità straordinaria della produzione e del bestiame.

2) Beneficiari
I beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale n. 83/73 e successive modificazioni sono:
a) titolari di aziende agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,
b) coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 31 della legge 26.5.1965, n. 590,
c) affittuari coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3.5.1982, n. 203
d) associazioni costituite prevalentemente da coltivatori diretti ed affittuari coltivatori diretti.

3) Termine per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dall'evento dannoso semprechè il danno sia ancora accertabile.

4) Istruttoria della domanda
La domanda deve essere presentata presso l'ufficio servizi agrari della ripartizione provinciale agricoltura o presso gli uffici distrettuali dell'agricoltura.
Accertata la completezza della domanda, l'ufficio provinciale competente verifica l'ammissibilità a contributo, effettua di norma un sopralluogo, redige una relazione tecnica e determina le spese ammesse a contributo, dalle quali sono detratti i risarcimenti assicurativi.
Le spese ammesse sono determinate in base al prezziario fissato annualmente dalla commissione tecnica, ai sensi della legge provinciale 19.11.1993, n. 23.
In caso di particolari condizioni gravose da indicare nella succitata relazione tecnica, le spese ammesse possono essere maggiorate fino alla misura del 30 per cento.

5) Entità minima del danno
Le spese ammesse a contributo devono ammontare ad almeno Lire 2.000.000.
Qualora i danni siano esclusivamente riconducibili a perdite di raccolto, queste devono ammontare ad almeno il 35 per cento del raccolto complessivo consegnato a livello aziendale riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche.

6) Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo puó raggiongere per i beneficiari elencati al punto 2, lettere b), c) e d) fino al 70 per cento delle spese ammesse e per tutti gli altri beneficiari fino al 50 per cento delle spese ammesse.