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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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7.2. Irrigazione

zona frutti viticola:
- Nuovi impianti irrigui verranno finanziati solo nel caso in cui la sup. interessata dall'intervento corrisponda ad almeno 1 ha di frutticoltura e/o 0,5 ha di viticoltura.
- Il rinnovo dell'impianto irriguo verrà finanziato solo nel caso in cui l'impianto sia esistente da almeno 20 anni e la sup. interessata dall'intervento corrisponda ad almeno 2 ha di frutticoltura e/o 1,0 di viticoltura.
- Pozzi con pompa ad installazione fissa verranno finanziati solo nel caso in cui siano posti a servizio di almeno 2 ha.
- Non vengono finanziati impianti di fertirrigazione e automatizzazione integrativi nel caso in cui esista un impianto irriguo antibrina.
- Non vengono finanziate trasformazioni di impianti di irrigazione esistenti.

- Motori singoli e gruppi di pompe mobili veranno finanziati solo ai sensi dell'art. 7 della legge 910/66.
- Non sono ammessi finanziamenti a favore di singoli richiedenti per la costruzione di pozzi nel caso in cui il terreno da irrigare sia ricompreso in zona consorziale.