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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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3) Fabbricati aziendali

a) Aziende zootecniche

1. Ai fini del finanziamento il carico di bestiame non deve superare, a seconda delle condizioni della produzione foraggera, le 1,0-3 UBA per ettaro di superficie agricola.
Coefficiente di calcolo:
Arativo, prato (falciabile almeno 2 volte l'anno e con suff. possibilità d'irrigazione) 1 ha = 1 ha sup. agric. colt.
Prati di montagna e prati falciabili 1 sola volta l'anno 1 ha = 0,3 - 0,6 ha sup. agric. colt.
Pascoli ed alpeggi

UBA x giorni di pascolo = UBA

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II superamento dei valori massimi comporta l'esclusione del finanziamento per l'intera opera.
Le superfici agricole in proprietà del richiedente o di componenti del nucleo familiare devono costituire almeno il 40% della superficie foraggera necessaria per il mantenimento del carico di bestiame previsto.
La coltivazione di superfici foraggere che non siano in proprietà o in affitto deve essere comprovata da un contratto scritto. In mancanza di un tale contratto l'effettiva coltivazione del fondo verrà accertata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Limiti massimi:
A) per max. 12 UBA (corrispondente a 4 ha superfìcie agricola coltivabile)
B) per max. 60% della superficie agricola coltivabile complessiva.

2. Ristrutturazioni e risanamenti di fabbricati aziendali che comprendono anche il manto di copertura sono finanziabili non prima di 20 anni dalla costruzione del fabbricato stesso. Nel caso di ampliamento si applicano le disposizioni di cui al punto 1.
Ristrutturazioni e risanamenti di fabbricati aziendali riguardanti le attrezzature sono fìnanziabili non prima di 12 anni dalla loro installazione.
Investimenti per impianti meccanici (impianti di mungitura, impianto di asportazione letame e simili) sono fìnanziabili solo trascorsi 10 anni da un eventuale precedente finanziamento.
Interventi ad edifici per i quali non è stato mai richiesto alcun contributo pubblico nonché interventi di risanamento di isolazione ed aerazione sono fìnanziabili senza limite di tempo.
Determinante ai fini dell'individuazione dell'ultimo finanziamento è la data della relativa deliberazione di concessione del contributo.

3. Costruzioni di nuove stalle in zone vitivinicole sono fìnanziabili solo qualora l'azienda, già esistente, sia a prevalente indirizzo zootecnico.

4. Spesa ammessa a finanziamento: vedasi art. 9 del Regolamento di attuazione alla L.P. 1/74
Ammontare dei contributi: valgono le disposizioni di cui all'art. 19, L.P. 19 dicembre 1988, n. 63;
I prezzi massimi sono comprensivi dei costi di costruzione della stalla, dei locali per il deposito del fieno ed altri locali accessori quali le camere per il latte ed il locale per lettimi (paglia, foglie) nonché degli impianti fissi. Una corretta impostazione della costruzione deve prevedere un adeguato camino di ventilazione e l'isolamento della copertura della stalla.
Vengono valutati separatamente i locali per deposito macchine ed attrezzi agricoli, i silos, la concimaia, la vasca liquame, l'impianto per l'asportazione meccanica del letame, gli impianti solari di produzione di aria calda con rivestimenti isolanti e trasportatrice pneumatica ed altre attrezzature meccaniche.
Nel caso di stalle a stabulazione libera verranno valutati separatamente sulla base di offerte/fatture l'impianto meccanico ed i macchinari della sala di mungitura. Le dimensioni di detto locale devono essere proporzionate al numero dei capi di vacche.
Investimenti il cui finanziamento è possibile anche ai sensi di altre leggi provinciali potranno essere cofinanziati sulla L.P. 1/74 solo in caso di nuova costruzione o totale risanamento del fabbricato aziendale.
Attrezzature meccaniche sono ammesse a fìnanziamento ai sensi della L.P. 1/74 nella misura del 70% dell'importo della fattura IVA esclusa.
Per l'installazione di impianti mungitura sono da osservarsi le direttive pubblicate dalla Federazione latterie sociali altoatesine.
Vasche liquame e concimaie situate in centri abitati con conseguenti elevati costi di costruzione ed in zone di rispetto per la protezione dell'acqua | possono essere finanziate ai sensi della legge 1/74 nella misura massima del 50%.
Locali di macellazione presso singole I aziende, impianti automatici e sistemi computerizzati di distribuzione mangimi non sono fìinanziabili.
Le domande di contributo per risanamento, ampliamento e nuova costruzione 'di fabbricati aziendali verranno accolte solo a condizione che sia prevista anche una concimaia, vasca liquame di dimensioni adeguate.
Sono prescritti come minimo 3 m2di superficie per il letame e 3 m3di vasca per il colaticcio per UBA, oppure 9 m3di vasca nel caso di vasche per liquiletame.
Il sovradimensionamento di questi depositi è generalmente ammesso e favorito. Ai fini del finanziamento verranno prese in considerazione le dimensioni effettive.
Costruzioni di stalle con le relative attrezzature meccaniche di aziende delle categorie «i» e «g» con spesa ammessa al finanziamento di oltre 300 mill. vengono finanziate dal fondo di rotazione.
Le superfici da adibire a ricovero di macchinari ed attrezzi agricoli sono determinate, sulla base della dimensione dell'azienda, secondo gli indici di cui al grafico sottoriportato. È ammessa una tolleranza del 10%, mentre deroghe maggiori devono essere motivate.
Superficie media necessaria per ricoveri macchine agricole inclusi officina, locale deposito carburante ed antiparassitari, vedi tabella: omissis
Alle aziende con > 4 ha di sup. frutti viticola e nel caso di aziende con reddito extra-agricolo molto elevato (aziende con licenza commerciale, aziende condotte da liberi professionisti o dipendenti con funzioni direttive) e aziende di categoria «g», non vengono concessi finanziamenti per ricoveri di macchine agricole.
Nel caso di fabbricati soggetti a vincolo di tutela da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali o di rilevante interesse paesaggistico, la spesa ammessa a finanziamento può essere aumentata del 30%.
Per le nuove costruzioni può essere presentato un preventivo di spesa sommario. Valori indicativi ai
singoli lavori:
Lavori di sterro 2 - 4%
Murature, solai, intonaci 35 - 45%
Lavori da carpentiere 20 - 30%
Installazioni 2 - 5%
Porte e finestre 8 - 10%
Attrezzatura fissa di stalla 15 - 20%

b) Cantine produttori
Possono essere concessi finanziamenti per costruzioni ed acquisto di attrezzature solo a condizione che la cantina possa essere considerata un'azienda agricola ( ovvero almeno 1'80% dell'uva lavorata deve essere di propria produzione). Il dimensionamento viene effettuato sulla base della produzione degli ultimi anni quale risultante dalla denuncia della produzione vinicola.
Ammontare dei contributi
Aziende «d» e «e»
max. 40% per costruzione e contenitori
max 35% per macchinari
altre aziende
max. 30% per costruzioni, contenitori e macchinari
Domande con spesa ammessa superiore a 300 mio. vengono finanziate tramite il fondo di rotazione.

c) Apicoltura
1) Apicoltori possono beneficiare di un contributo solo qualora:
- possano comprovare un'esperienza nel settore dell'apicoltura.
- posseggano almeno 10 famiglie di api.
- non presentino contemporaneamente domanda di finanziamento all'associazione degli apicoltori.
- l'investimento ammonti ad un minimo di Lire 2.500.000. (IVA esclusa)

2) Aziende «i» e «g» non vengono finanziate.

3) Sono fìnanziabili i seguenti interventi:

- Nuova costruzione o risanamento di apiario stanziale comprese attrezzature, locale centrifuga miele, deposito favi, arnie, centrifughe ed ogni altra attrezzatura il cui acquisto sia comprovato da fattura.

4) In caso di modifica della destinazione d'uso entro 10 anni dal finanziamento il contributo dovrà essere restituito.