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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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4) Malghe

1) Definizione
Sono considerate malghe ai sensi delle leggi di incentivo le aree di montagna che forniscono per almeno 60 giorni il nutrimento necessario al bestiame portato all'alpeggio (minimo 5 UBA) e che pur essendo oggetto d'autonoma coltivazione rispetto ai restanti fondi aziendali sono ad essi organicamente collegati, contribuendo all'incremento della produzione foraggera.
Prati di montagna: sono le aree utilizzabili per la fienagione.

2) Costruzioni e ristrutturazioni di alloggiamenti per il personale stazionante
Personale necessario:
Malghe per bovine da latte
fino a 10 mucche 1 persona
10 - 30 mucche 2 persone
30 - 60 mucche 3 persone
60 - 100 mucche 4 persone
> 100 mucche 5 persone
Malghe per bestiame giovane ed asciutto
fino a 50 capi 1 persona
oltre 50 capi 2 persone
Malghe per ovini ed altri 1 persona
Superfìcie abitativa necessaria nel caso di presenza permanente di personale sulle malghe fino a 2 persone 30 mq
3 persone 52 mq
4 persone 65 mq
5 persone 80 mq
Baite di montagna e alloggi per il personale stazionante, vengono finanziati solo nel caso di malghe considerate tali ai sensi della definizione di cui al punto 1, nel caso di prati di montagna con > 5 ha di sup. falciabile e nel caso di assenza o di lunghezza sup. ai 5 km. della strada d'accesso.
Spese ammesse a finanziamento:
Superfìcie abitativa x costi di costruzione/mq x 50% per baita di montagna: max. 10 mq x costi di costruzione x 50%

3) Costruzione e ristrutturazione delle malghe
- Locali deposito fieno
Tipologia costruttiva semplice
Dimensionamento sulla base della quantità di foraggi
Costi ammessi a finanziamento:
Volume utile x costi di costruzione / m3x 25%
Stalle
- dimensionamento sulla base della consistenza media pluriennale del bestiame
- sulla base del bestiame in proprietà
- sulla base del bestiame portato all'alpeggio per conto terzi da comprovarsi con idonea dichiarazione
- sulla base della superficie foraggera disponibile
Spesa ammessa a finanziamento:
Stalle per bovine da latte compreso locale per il foraggio max. 70% dei costi di una stalla aziendale
stalle per bestiame asciutto: max. 40% della stalla aziendale
stalla senza locali per foraggio:
max. 70% di cui sopra
Vasca liquame + concimaia:
50% dei valori normali (con riferimento alle dimensioni)

4) Stalle al pascolo
Valgono le stesse restrizioni di cui al punto 3.