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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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8) Fondo di solidarietà ( L.P. 83/73)

1. Presentazione della domanda:
- Le domande devono essere presentate entro 6 I mesi dall'evento dannoso ed il danno prodotto deve essere ancora accertabile.
- La domanda deve contenere l'indicazione del reddito extra-agricolo delle persone appartenenti al nucleo familiare viventi nell'azienda.
- Le dichiarazioni in essa riportate devono essere confermate dal Sindaco, il quale deve altresì dichiarare che il richiedente è coltivatore diretto, che non dispone di rilevanti redditi extra-agricoli, che i danni descritti nella domanda sono stati cagionati da cause di forza maggiore e che gli stessi hanno determinato uno stato di bisogno alla sua famiglia.

2. Accertamento del danno
- I rilevamenti dei danni sono affidati al personale del ruolo speciale dei servizi agrari, dei servizi forestali ed al personale insegnante delle scuole professionali agricole. Il funzionario incaricato redige una relazione evidenziante le cause, il tipo, il momento e l'entità del danno, nonché il grado di bisogno del richiedente. La relazione deve contenere anche un dettagliato calcolo dei danni.

3. Accertamento dello stato di bisogno
- Per l'accertamento dello stato di bisogno vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione:
1. grado:
a, ai sensi art. 6 del Regolamento di attuazione alla L.P. 1/74. L'ammontare del contributo può variare tra il 60 e 1'85% dell'importo del danno accertato o della spesa ammessa.
2. grado:
b, d, h (zone montane) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'attuazione alla L.P. 1/74 L'ammontare del contributo può variare tra il 40 ed il 60% dell'importo del danno accertato o della spesa ammessa.
3. grado:
e, e, f, h (zone frutti viticole) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'attuazione alla L.P. 1/74. L'ammontare del contributo non può superare il 40% dell'importo del danno accertato.

4. Entità minima del contributo e del danno
- Il danno accertato deve ammontare ad almeno Lire 1.500.000. ed il contributo concedibile a Lire 1.000.000.
- Nel caso di servizio di personale sostitutivo l'importo minimo deve essere di almeno 500.000. Lire.

- Nel caso di perdite di raccolto conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche può essere concesso un contributo solo nel caso in cui il raccolto dell'intera azienda agricola abbia subito una diminuzione del 35%.

5. Misure straordinarie
a) Danni a case di abitazione e fabbricati aziendali:
- qualora case di abitazione e fabbricati aziendali subiscano danni per forza maggiore di entità tale da porre l'azienda in uno stato di necessità ed i danni non superano i 30.000.000 di Lire può essere concesso un contributo «una tantum» ai sensi della L.P. 83/73 il cui ammontare deve di regola essere equivalente a quello previsto dalla L.P. 1/74.
- Qualora i danni superino i 30.000.000. di Lire i lavori di ripristino verranno finanziati dalla | L.P. 1/74. Qualora i danni siano causati da | catastrofi naturali che interessano tutta la provincia o singole vallate possono essere concessi immediatamente aiuti «una tantum», ai sensi della L.P. 83/73, svincolati dalle normali procedure burocratiche, per il superamento della momentanea situazione di bisogno in misura non superiore a
Lire 7.000.000. 1. grado di bisogno
Lire 6.000.000. 2. grado di bisogno
Lire 5.000.000. 3. grado di bisogno

b) Danni a case di abitazione e fabbricati aziendali causati da incendio:
Possono essere concessi immediatamente aiuti «una tantum», svincolati dalle normali procedure burocratiche per il superamento dello stato di bisogno nelle misure massime di
Lire 7.000.000. 1. grado di bisogno
Lire 6.000.000. 2. grado di bisogno
Lire 5.000.000. 3. grado di bisogno
- Se a causa di un incendio di una abitazione rurale si rendesse necessario l'affitto di un appartamento per il periodo della ricostruzione della casa stessa, potrà essere concesso un ulteriore contributo per l'affitto, nell'ammontare massimo di L. 500.000. mensili per non oltre 12 mesi.
- nel caso di incendi di edifici aziendali disabitati o non utilizzati, non verrà concesso nessun contributo ai sensi della legge 83.
- il richiedente deve presentare copia della polizza assicurativa contro gli incendi.
- La ricostruzione del fabbricato può essere finanziata ai sensi della L.P. 1/74 e la relativa domanda di contributo sarà istruita prioritariamente

c) Danni da avversità atmosferiche ad edifici aziendali:
- Contributi per danni da avversità atmosferiche ad edifici aziendali verranno concessi qualora non esistano possibilità di finanziamento ai sensi di altre Leggi Provinciali, in tal caso l'ammontare deve di regola essere equivalente a quello previsto dalla L.P. n. 1/74.
- Il contributo dovrà essere utilizzato per i lavori di ripristino della situazione danneggiata e verrà di regola liquidato ad avvenuta esecuzione dei lavori.
- Non verranno rimborsati lavori relativi alla manutenzione ordinaria.

d) Aiuti all'azienda agricola:
Casi di morte, malattia, incidente ecc. L'onere finanziario derivante all'azienda dalla perdita di forze di lavoro della propria famiglia è da considerare causa di uno stato di bisogno qualora da perdita sia da attribuire a cause di forza maggiore e comporti necessariamente l'assunzione di personale esterno all'azienda.
Per le prestazioni ed il finanziamento del personale sostitutivo che assicura il funzionamento dell'azienda agricola nella momentanea situazione di bisogno valgono le seguenti disposizioni:
1 - il collocamento in servizio deve essere approvato dagli organi locali degli agricoltori (SBB, Col. Dir., etc.) in accordo con i funzionari tecnici competenti dell'Ispettorato;

2 - Le ore di servizio sono da limitare allo stretto necessario, dunque da utilizzare solo per quei lavori improrogabili e assolutamente indispensabili al mantenimento e al funzionamento dell'azienda agricola.
3 - in linea di principio può essere concesso un massimo di 9 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Il servizio di aiuto sussidiario può essere autorizzato nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi solo in motivati casi eccezionali;
4 - Durata del servizio nel caso di:
- malattia o incidente del dirigente dell'azienda max. fino a 6 mesi
- di un'altra forza lavoro della famiglia max. fino a 3 mesi
- Caso di morte del dirigente dell'azienda max. fino a 6 mesi
max. fino a 12 mesi in casi particolarmente gravi
- di un'altra forza lavoro della famiglia max. fino a 4 mesi
5 - Contributi della Provincia:
- come base di calcolo per il compenso orario del personale esterno vengono utilizzati i compensi giornalieri lordi degli operai, fissati nelle tabelle provinciali per la manodopera agricola
- Aliquote del contributo secondo il grado di bisogno
I grado 80%
II grado 60%
III grado 40%
6 - Se non viene concesso il servizio del personale sostitutivo e le forze di lavoro della famiglia devono di conseguenza rinunciare alla maggior parte del loro guadagno secondario, viene concesso un aiuto straordinario per far fronte alle prime necessità, nell'ammontare massimo di:
Lire 6.000.000. 1. grado di bisogno
Lire 5.000.000. 2. grado di bisogno
Lire 4.000.000. 3. grado di bisogno
II richiedente deve presentare a seconda dei casi certificato medico o certificato di morte in cui siano precisati la data del decesso o dell'incidente, la durata della malattia.

e) Perdita di bestiame
Non viene di regola concesso alcun sussidio ai sensi della L.P. 83/73, essendo queste perdite coperte dalle società di assicurazione del bestiame. Tuttavia possono essere concessi contributi ai sensi della L.P. 83/73 nel caso di danni di gravita eccezionale (quando cioè la perdita di bestiame supera il 35% dell'intero patrimonio in aziende zootecniche) o nel caso di mancanza di un'associazione di mutua assicurazione bestiame tenendo presente che la base di calcolo dell'entità del danno è costituita dai prezzi medi fissati all'ultima asta di bestiame per le corrispondenti razze e categorie.
Per perdite di animali che non sono assicurabili (caprini, ovini, suini) possono essere concessi sussidi solo in caso di perdite superiori al 35%.
Il richiedente deve allegare certificato veterinario in cui sia indicato il momento della perdita.

f) Danni ai boschi
Non sono risarcibili danni di ordinaria amministrazione ai boschi in particolare se appartenenti a Comuni e Frazioni.
Contributi possono essere concessi solo qualora il danno sia sopportato dal titolare di una azienda agricola che ricavi una parte preponderante del proprio reddito dalla vendita del legname e sia un danno di rilevante entità (conseguente a carico di neve, trombe d'aria ecc.) ed a condizione che il legname spezzato superi il 50% del legname danneggiato.

g) Infrastrutture:
- Le domande relative a strade poderali, funivie, ponti, acquedotti ecc. verranno di regola istruite dai servizi forestali ai sensi della legge n. 24/80.

- Non verranno presi in considerazione i lavori di manutenzione ordinaria.

h) Danni da grandine alle culture intensive saranno oggetto di finanziamento solo se non assicurabili.