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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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9) Acquisto di terreno

Crediti per lo sviluppo della proprietà contadina
La L.P. 31/87 prevede la concessione di un contributo in conto interessi della durata massima di 15 anni o di un equivalente contributo in rate costanti per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici e terreni forestali destinati all'arrotondamento o alla formazione di un maso chiuso.
In alternativa può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa ammessa. II contributo non può comunque superare Lire 50.000.000.

I. Oggetto del finanziamento:
1. Acquisto di masi chiusi con esclusione dell'ipotesi di assunzione da parte dell'erede per la quale sono già previste specifiche agevolazioni creditizie.
2. Acquisto di fondi rustici e terreni forestali di qualsiasi tipo purché rientranti nella zona di verde agricolo, di verde alpino o bosco, del Piano Urbanistico Comunale e comunque idonei all'arrotondamento e formazione di un maso chiuso.
3. Acquisto di diritti di comproprietà di fondi agricoli (diritti di alpeggio), a condizione che tali diritti possano essere iscritti a favore del maso chiuso.

II. Casi di esclusione dal finanziamento:
1. Qualora il richiedente sia già proprietario di 4 o più ettari di superficie frutti viticola, oppure di una superficie foraggera sufficiente al mantenimento di 30 o più UBA oppure di una superficie agricola utile (arativo, prato) superiore a 10 ha, indipendentemente dal fatto che il maso sia chiuso o meno. Qualora l'oggetto dell'acquisto sia un terreno in affitto o un terreno direttamente confinante è ammesso un finanziamento per la costituzione di una superfìcie fruttiviticola massima di 5 ha o una superfìcie agricola utile di 15 ha (arativo o prato).
2. In zona frutti - viticola qualora l'oggetto dell'acquisto abbia una superficie inferiore a 2.000 m2oppure una spesa ammessa che non supera l'importo di 20.000.000. Lire. In zona di montagna qualora l'oggetto dell'acquisto abbia una superficie inferiore a 3.000 m2oppure la spesa ammessa non supera l'importo di Lire 10.000.000., a meno che non si tratti di terreni in affitto o di terreni adiacenti la sede aziendale.
3. Qualora il richiedente negli ultimi 5 anni abbia alienato fondi agricoli di dimensioni superiori a 3.000 m2, con esclusione delle alienazioni di terreni effettuate al comprovato scopo di acquisire altri terreni più idonei alla conduzione dell'azienda.
4. Qualora l'oggetto dell'acquisto sia già stato finanziato con fondi pubblici negli ultimi 10 anni.
5. Qualora il richiedente abbia dato in affitto o in lavorazione a terzi terreni agricoli.
6. Qualora il trasferimento di fondi agricoli avvenga all'interno dello stesso ed unico nucleo familiare e per l'assunzione del maso chiuso sia già stato concesso un credito di assunzione.

III. Gli affittuari ed i confinanti hanno priorità rispetto agli altri richiedenti.

IV. Il limite massimo della spesa ammessa a finanziamento è fissato attualmente in Lire 200.000.000.
1) In caso in cui l'affittuario acquisti l'intero maso chiuso, premesso che lo stesso sia direttamente coltivato in affitto dall'interessato da almeno 10 anni, il limite massimo può essere aumentato a Lire 300.000.000.-
2) L'importo massimo di cui sopra in caso di acquisto di un maso chiuso spetta anche ai giovani agricoltori (al di sotto dei quarant'anni) a condizione che siano in possesso di un adeguato attestato professionale.

V. Per le domande di incentivazione per l'acquisto di fondi rustici presentate all'amministrazione provinciale nel 2008 il contributo in conto capitale è concesso quale aiuto ad importo limitato per un massimale di Euro 15.000,00 per ogni richiedente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23.12.2010.

VI. Pagamento del contributo:
Ai fini del pagamento deve essere presentata all'Ufficio competente la seguente documentazione.
a) contratto definitivo di compravendita
b) estratto tavolare o corrispondente decreto dell'Ufficio tavolare dal quale risulti che l'oggetto dell'acquisto è parte integrante del maso chiuso e che il maso è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.P. n. 31/87
c) per i contributi in conto capitale previsti dalla precedente parte V, una dichiarazione del richiedente, con la quale egli dichiara di non aver percepito aiuti de minimis o aiuti di importo limitato dal 1° gennaio 2008 oppure gli aiuti de minimis o aiuti di importo limtato percepito a decorrere dal 1° gennaio 2008.

VII. Le domande di incentivazione per l'acquisto di fondi rustici presentate nel 2008 all'amministrazione provinciale devono essere integrate, compilando un modulo predisposto dall'ufficio provinciale competente, entro il 31.03.2011 e la documentazione mancante deve essere integrata entro il 31.08.2011. La non osservanza di questo termine determina l'esclusione dalla concessione del contributo.