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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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10) Allacciamento telefonico

Possono beneficiare del contributo titolari (compresi affìttuari) di aziende agricole a conduzione familiare sempreché né il richiedente ne un membro convivente della famiglia sia già in possesso di una licenza di commercio o per l'esercizio di attività alberghiera.

L'esercizio di attività agroturistica o la conduzione di ristori di campagna non costituiscono invece motivi di preclusione alla fruizione dei benefìci previsti dalla presente legge.

Sono finanziabili solo allacciamenti telefonici alla casa di abitazione principale del richiedente con esclusione di residenze secondarie.

Non sono ammesse a contributo domande per allacciamenti telefonici il cui costo sia inferiore a Lire 500.000. Vengono presi in considerazione a tal fine i costi denominati in fattura come «contributo impianto principale» e come «contributi suppletivi fuori abitato».

Il contributo verrà liquidato su presentazione di una domanda corredata dalla fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento.

I costi dello scavo e della fornitura e messa in opera delle tubazioni (cavi esclusi) sono ammessi a finanziamento se documentati con fatture.