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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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2) Agriturismo

1. Iscrizione all'albo

II richiedente deve essere proprietario o affittuario di un'azienda agricola.

I contratti di comodato sono equiparati ai contratti di affitto. In presenza di una proprietà e di una corrispondente attività agricola l'attività agrituristica potrà venire svolta anche se i locali, destinati a tale attività sono solo in comodato. In caso di comodato l'attività deve svolgersi nell'edificio in cui il richiedente risiede normalmente.

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Agricoltura del 27.06.1986, n. 10, per valutare il prevalere dell'attività agricola sull'attività agrituristica, bisogna principalmente considerare il rapporto tempo-lavoro.

Il maso e le malghe devono disporre di locali idonei all'esercizio dell'attività agri-turistica, o in alternativa di locali da adattare a tali fini. In quest'ultimo caso, l'iscrizione verrà concessa solo dopo l'accertamento dell'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento e fino a tale momento sarà rilasciata solo un'iscrizione provvisoria. Sono considerati idonei i locali che sono stati dichiarati abitabili o agibili dal Comune competente.

Condizione necessaria per l'iscrizione definitiva per dare stagionalmente ospitalità è l'esistenza di impianti sanitari riservati solo per gli ospiti.

L'iscrizione nell'ambito della stessa azienda può essere concessa ad una sola persona. Può tuttavia essere esercitata anche più di una attività contemporaneamente, ad esempio alloggiamento di persone e/oppure gestione di un ristoro di campagna o la somministrazione di pasti e bevande se esercitata nella stessa sede.

L'iscrizione viene revocata in caso di cessazione dell'attività agricola.

L'iscrizione per la somministrazione di pasti e bevande sugli alpeggi o malghe, appartenenti ad un maso o ad una comunità di masi, può venire concessa anche per il periodo invernale, se la malga durante il periodo estivo viene sfruttata e in inverno viene rifornita con prodotti dell'azienda nei limiti fissati dal articolo 2, comma 4 della legge provinciale 57 / 88.

Nel caso di gestioni in comune di malghe l'iscrizione avviene nella persona che viene nominata con deliberazione dell'assemblea. Condizione per l'iscrizione è la partecipazione diretta della persona alla gestione della malga. La partecipazione è da dimostrare con atto di comproprietà, contratto di affitto o contratto di lavoro.

L'osservanza delle direttive per l'igiene per la preparazione e somministrazione di alimenti sugli alpeggi, approvate con DPG del 22 giugno 1998 n. 19, è una condizione per l'iscrizione ma non sostituisce l'iscrizione stessa.

Per poter controllare l'osservanza delle norme del 4. comma dell'articolo 2 della LP 57/88, è necessario allegare alle domande per la somministrazione di pasti e bevande e per la conduzione di un ristoro di campagna un elenco dei pasti e delle bevande che vengono somministrate e una lista dei prodotti di produzione aziendale. Eventuali modifiche devono venire comunicate per iscritto all'ufficio competente. D'ufficio possono venire richiesti nuovamente elenchi e liste per verifica, anche successivamente alla concessione dell'iscrizione,.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della LP 57/88, è necessario allegare, alle domande di iscrizione delle aziende di ristoro e somministrazione, nel corso della fase istruttoria, una carta geografica che permetta l'identificazione dell'azienda.

L'iscrizione non può essere concessa a titolari di aziende che non siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio di affittacamere , ovvero che affittano più di 6 camere o più di 4 appartamenti per vacanza.

Qualora il servizio di alloggio per vacanza venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di sei camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto.

Un proprietario, il cui maso consiste in più case d'abitazione, può venire iscritto per l'agriturismo solo se i limiti succitati non vengono superati.
Si possono iscrivere nell'elenco due masi dello stesso proprietario se effettivamente vengono gestiti separatamente.

Per l'alloggiamento di ospiti sugli alpeggi si possono utilizzare solamente locali ad uso abitazione, non fienili, stalle , baite di montagne etc. e non i locali che sono indispensabili per il personale stagionale. L'iscrizione per l'alloggiamento può essere concessa anche nel caso che sia già stata concessa una licenza per alloggiamento per il maso di fondovalle.

I proprietari di esercizi ricettivi pubblici possono venire iscritti solamente se le due attività, agriturismo e attività alberghiera non verranno esercitate nello stesso edificio.

L'alloggiamento di ospiti nell'ambito dell'agriturismo può combinarsi con un'attività d'esercizio pubblico di somministrazione di pasti e bevande.

La richiesta per l'iscrizione per la gestione di un ristoro di campagna viene concessa solo se il richiedente possiede un vigneto e se l'azienda si trova in regione vinicola.

L'iscrizione provvisoria per l'alloggiamento di ospiti o per la gestione di un ristoro agrituristico viene concessa per un periodo di tempo limitato:
nel caso di lavori di costruzione fino al termine dei lavori ma comunque per un periodo di tempo
non superiore ai tre anni.
se non sono previsti lavori di costruzione, per un periodo di tempo non superiore all'anno.
L'iscrizione verrà revocata d'ufficio se entro questi termini non verrà presentata la dichiarazione d'inizio attività.

Nella definizione ,,0rganizzare attività ricreative o culturali" rientrano l'affitto di cavalli nel caso di scuderie, l'offerta di gite in carrozza, la gestione di un bagno di fieno, lo svolgimento di visite aziendali, la gestione di uno zoo per bambini, la gestione di un museo contadino e altre simili offerte.

Le aziende che mettono in vendita i prodotti agricoli lavorati che provengono prevalentemente dalla propria produzione e/o prodotti che provengono dalla attività artigianale nel maso stesso, possono venire iscritti nell'elenco provinciale dell'agriturismo anche se tali prodotti, non vengono classificati dal diritto tributario come prodotti agricoli.