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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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7.3. Nuovi impianti viticoli

1 - Ammontare del contributo: 30% della spesa totale.
2 - Sono compresi nelle spese: preparazione del terreno, costruzione di muri e strade, barbatelle, materiale per impalcature, messa a dimora dei vitigni, irrigazione.
3 - Scelta varietà: limitata solamente, a seconda delle zone, dall'elenco negativo dei vitigni.
4 - Superficie minima: 1000 m2per anno, varietà e terreno.
5 - Condizione necessaria: denuncia dell'impianto entro il 30 novembre dell'anno precedente. Nuovi impianti dovranno essere espressamente autorizzati.
6 - La liquidazione del contributo avverrà ad ultimazione dei lavori dell'impianto dietro presentazione di una lista spese e di fatture per barbatelle e materiale irriguo.