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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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2. Incentivi

I contributi possono essere concessi a titolari di aziende agricole iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici o in possesso di un certificato provvisorio di idoneità;

Oggetto di finanziamento sono solo i locali utilizzati per attività agrituristica e non anche quelli ad uso della famiglia del richiedente, e semprechè gli stessi non siano già stati oggetto di finanziamento ai sensi di altre leggi;

Ogni appartamento per vacanze deve essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari;

Nel caso di affitto di camere è richiesta una dotazione di ameno un impianto igienico – sanitario ogni due camere;

Per le superfici minime delle stanze valgono le disposizioni del D.P.G.P. n. 22 del 23 maggio 1977. Camere a tre letti devono avere una superficie minima di 18 mq;

Il contributo dovrà essere restituito qualora si verifichino entro 5 anni dalla data della sua concessione circostanze tali da comportare la perdita dei requisiti per l'iscrizione o l'esercizio dell'attivitá agrituristica;

La destinazione d'uso dei progetti finanziati non puó essere modificata per almeno 5 anni a partire dalla liquidazione finale. Se la destinazione d'uso non viene mantenuta, si revoca – tranne per cause di forza maggiore – quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportarono la revoca dell'agevolazione fino al termine del periodo quinquennale. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali maturati.

Sono esclusi dalla fruizione del contributo le aziende con più di 40 UBA o con più di 4 ha di superficie frutti-viticola, i titolari di aziende agricole che svolgono attività imprenditoriale di carattere non agricolo con dipendenti, nonché i titolari di aziende agricole che svolgano una libera professione o un'attività dipendente con mansioni direttive;

Locali di uso comune possono essere finanziati solo qualora destinati ad una prevalente utilizzazione da parte delle persone alloggiate;

Non sono finanziabili strutture ed impianti per attività ricreative;

Le strutture finanziabili per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli di propria produzione per ristori di campagna, per locali di soggiorno devono essere impianti o beni ammortizzabili. Sono comunque esclusi da finanziamento posate, stoviglie, tende, biancheria, registratori di cassa, apparecchiature per l'elaborazione dati, televisori e simili;

Vengono applicati gli importi minimi di cui alle norme di attuazione alla legge 1/1974;

L'importo ammesso a finanziamento non deve superare nel periodo di 5 anni 60.000,00 Euro per azienda;

Le percentuali massime di contributo concedibili sugli importi ammessi a finanziamento sono le seguenti:

- aziende fino a 20 UBA e senza reddito extra 50%

- aziende con 20-40 UBA o fino a 2 ha di superficie fruttiviticola 40%

- aziende con una superficie fruttiviticola compresa tra 2 e 4 ha 30%

- aziende con fonti aggiuntive di reddito extra-agricolo 30 – 40%

Qualora venga elevato il numero dei posti letto oppure nel caso di inizio di attività agrituristica deve comprovarsi la relativa denuncia effettuata al Comune prima del collaudo finale dei lavori.