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Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

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1. Non sono concedibili finanziamenti per lavori ed acquisti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo o prima del sopralluogo.

2. Interventi minori
Per progetti di interventi edilizi per i quali non è necessario il rilascio della concessione edilizia e/o per preventivi di spesa inferiore a 30 mio. non è richiesta la firma di un tecnico iscritto ad un Albo professionale.

3. Assicurazione contro gli incendi
Per il pagamento di contributi relativi a case d'abitazione, stalle e fienili con spesa ammessa superiore a Lire 50 mio. di aziende singole è richiesta la presentazione di una polizza di assicurazione antincendio.
Non è richiesta la presentazione di una polizza di assicurazione per vasconi liquame, concimaie e impianti meccanici.
L'importo assicurato, che dovrebbe corrispondere al valore del fabbricato, per le case d'abitazione deve essere almeno pari all'importo della spesa ammessa a finanziamento indipendentemente dal fatto che si tratti di un'assicurazione a primo rischio o a copertura.
Per stalle e fienili nel caso di polizza a 1° rischio la somma assicurata dovrà coprire almeno il 70% della spesa ammessa a finanziamento, mentre nel caso di polizza a copertura intera la somma assicurata dovrà essere pari almeno all'intera somma ammessa a finanziamento.

4. Nel caso di incendi ed espropriazione l'importo del contributo sommato a quello ricavato dalla assicurazione o al prezzo di esproprio non deve superare l'importo della spesa ammessa.

5. Se nella concessione edilizia è prescritta la demolizione del vecchio edificio, l'avvenuta demolizione rispettivamente la presentazione della licenza d'abitabilità ovvero dell'agibilità è condizione per la liquidazione dell'intero contributo.

6. Entrata in vigore delle nuove disposizioni
- Disposizioni delle presenti direttive meno favorevoli di quelle contenute nella precedente regolamentazione troveranno applicazione solo per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore delle presenti direttive.
- Disposizioni delle presenti direttive più favorevoli di quelle contenute nella precedente regolamentazione troveranno applicazione sia per le domande presentate successivamente, sia per quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore delle presenti direttive e non ancora finanziate con deliberazione della Giunta Provinciale.

7. Eccezioni
Interventi in deroga alle presenti disposizioni potranno essere finanziati solo in presenza di una espressa e motivata autorizzazione dell'Assessore competente.