(1) I seguenti elementi retributivi del personale dell'area non medica del comparto del servizio sanitario provinciale sono aumentati del 2,7 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1997 e del 3,3 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1998:
- a) lo stipendio in godimento;
- b) l' indennità integrativa speciale;
- c) l' elemento stipendiale di cui al comma 5 dell'articolo 3 dell'accordo del 20 maggio 1996;
- d) le indennità fisse e ricorrenti di cui al comma 2 dell' articolo 3 dell'accordo del 20 maggio 1996.
(2) Per il personale dell'area medica e veterinaria gli aumenti di cui al comma 1 trovano applicazione sui seguenti elementi retributivi:
- a) lo stipendio in godimento;
- b) l' indennità integrativa speciale;
- c) l' elemento retributivo di cui al comma 4 dell'articolo 3 rispettivamente al comma 4 dell'articolo 27 dell'accordo del 10 luglio 1996;
- d) le indennità fisse e ricorrenti.
(3) Per il personale della dirigenza sanitaria non medica, amministrativa, tecnica e professionale gli aumenti di cui al comma 1 trovano applicazione sui seguenti elementi retributivi:
- a) lo stipendio in godimento;
- b) il salario di omogeneizzazione di cui all' articolo 4 dell'accordo del 10 luglio 1996;
- c) l' indennità integrativa speciale;
- d) l' elemento retributivo di cui al comma 6 dell'articolo 3 dell'accordo del 10 luglio 1996;
- e) le indennità fisse e ricorrenti (indennità specialistica e professionale, rispettivamente l' indennità dirigenziale).
(4) Al personale del comparto del servizio sanitario provinciale è corrisposto un ulteriore premio di produttività pari al 2 per cento della somma complessivamente stanziata in bilancio di previsione per l'anno 1998 del singolo ente per il pagamento degli elementi retributivi, esclusi il fondo Sub I e Sub II, il compenso per lavoro straordinario e indennità di missione.
(5) Il premio determinato ai sensi del comma 4 è assegnato alle tre aree di contrattazione in proporzione al monte salario delle aree medesime.
(6) Il premio di produttività di cui al comma 4 è utilizzato prioritariamente a copertura di nuove spese conseguenti il riordino degli istituti della guardia e pronta disponibilità. Inoltre è utilizzato per alimentare fondi destinati a premi di produttività i quali vengono attribuiti secondo i criteri da stabilire nel contratto collettivo di comparto.
(7) Con il presente contratto le parti contraenti dichiarano soddisfatta, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ogni pretesa economica relativa al periodo 01.01.1997 - 31.12.1998 nonché per i periodi contrattuali precedenti.