(1) Gli enti dei comparti di cui all'articolo 1 iscrivono nel bilancio di previsione per l'anno 1998, ovvero nel bilancio dell'anno 1999 quale spesa una tantum con riferimento all'anno 1998, un apposito fondo destinato a premi di produttività per la generalità del personale, salvo quanto previsto all'articolo 5. Tale fondo annuale ammonta al 2,8 % della somma complessivamente stanziata nel bilancio di previsione del singolo ente per il pagamento degli elementi retributivi, esclusi il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione.
(2) I premi di produttività per l'anno 1998 di cui al comma 1 vengono concessi secondo i criteri da stabilire nel contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997 - 2000 da stipulare entro il 30 giugno 1999.
(3) Il premio determinato ai sensi del comma 1 è assegnato alle aree di contrattazione in proporzione al monte salario delle aree medesime.
(4) Con il presente contratto le parti contraenti dichiarano soddisfatta, salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni pretesa economica relativa al periodo 01.01.1997 - 31.12.1998 nonché per i periodi contrattuali precedenti.