Pubblicato al B.U. 23 novembre 2007, n. 43.
(1) Ai dirigenti scolastici delle scuole delle località ladine, cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, è corrisposta mensilmente un'indennità per l'uso della lingua ladina; l'importo lordo annuale dell'indennità viene calcolato, a decorrere dall'01/09/2006, nella misura dell'11% dello stipendio annuo lordo connesso alla posizione dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, conferita ai sensi dell'articolo 5, comma 2 rispettivamente articolo 6.