(1) Il personale può, previa autorizzazione, eseguire saltuariamente le seguenti attività extraservizio lucrative entro il limite di cui al comma 2:
(2) I proventi lordi rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche non possono superare in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di 7.000,00 euro.
(3) Le autorizzazioni all’esercizio di attività extraservizio sono rilasciate dal direttore/dalla direttrice della ripartizione o struttura competente in materia di personale, previo parere del superiore competente.