(1) Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di cui all'articolo 5, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio estimo provinciale o comunale all'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale.
(2) L'opposizione può essere proposta anche dal richiedente.
(3) L'atto di opposizione deve essere notificato "per conoscenza" alla Provincia o al Comune.45)