(1) Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone, entro 15 giorni, con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l'espropriazione o la costituzione di servitù o di diritti relativi a beni immobili. 21) 22)
(2) Il decreto è notificato ai proprietari, agli altri soggetti interessati e al promotore dell’esproprio diverso dalla Provincia, nelle forme indicate all'articolo 5, comma 9. 21) 23)
(3) Il decreto è intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario su richiesta dell’autorità espropriante o della società di leasing finanziatrice del promotore dell’esproprio. 24)
(4) Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, possessorie, di indennizzo per interventi di miglioria, nonché tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti a espropriazione o a costituzione coattiva di servitù, non interrompono il corso della procedura, né ne impediscono gli effetti. 25)
(5) Pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù, tutti i diritti relativi ai beni immobili colpiti, si possono far valere non più sui medesimi, ma sulle indennità che lì rappresentano.