(1) L’indennità di posizione fissa aggiuntiva, di cui all’articolo 11 del contratto del 22/10/2009, così come sotto rideterminata, non è assoggettata agli aumenti generali della retribuzione fondamentale o di parti di essa, che in futuro verranno applicati.
L’indennità di posizione fissa aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.
(2) Al personale, alla data di entrata in vigore del presente contratto, inquadrato nel profilo professionale di biologo, chimico, farmacista, fisico e psicologo spetta un’indennità di posizione fissa aggiuntiva annua (12 mensilità) così fissata:
- per il personale inquadrato nella fascia funzionale A: 4.800,00 Euro,
- per il personale inquadrato nella fascia funzionale B: 1.750,00 Euro.
L’indennità di posizione fissa aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.
Eventuali importi superiori corrisposti a fronte delle previgenti disposizioni contrattuali a quanto fissato dal comma 2 sono mantenuti e vengono gradualmente assorbiti per intero dai previsti aumenti individuali derivanti dalla progressione professionale spettante nella misura del 50 per cento, dall’aumento dell’indennità di esclusività derivante dallo sviluppo di carriera e dal passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A.
(3) Per il personale part-time, in maternità o in congedo parentale, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva corrisposta, è ridotta in proporzione all’orario di lavoro prestato ovvero agli emolumenti percepiti durante l’assenza per maternità o congedo parentale.