(1) Dopo il comma 7-quinquies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente comma:
“7-sexies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, l’aliquota IRAP prevista al comma 7-quater, è ridotta di 0,6 punti percentuali.” 5)