(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con apposita delibera di assegnazione.