(1) Alla copertura dei costi di gestione degli interventi nonché della spesa per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 52 si provvede con legge finanziaria annuale.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 54, quantificati in 19.000,00 euro per l’anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.
(3) Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni in delega di cui all’articolo 66, comma 2, si provvede, per gli anni successivi al 2019, con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 67, comma 1.
(4) Gli oneri conseguenti all’attività del commissario/della commissaria di cui all’articolo 66, comma 3, sono posti a carico dell’Ente interessato.