(1) I Comuni possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita della stampa quotidiana e periodica sulla base delle direttive di cui all’articolo 60, comma 1, lettera e). Fino alla loro approvazione conservano validità i piani di localizzazione approvati ai sensi del previgente articolo 8/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.