(1) A partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60 trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(2) Il capo IX sulla formazione di tecnico/tecnica del commercio si applica dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 54, comma 1, da emanarsi entro 365 giorni dall’entrata in vigore della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.