(1) La Provincia autonoma di Bolzano svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale altoatesino e si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. A tal fine i Comuni possono essere chiamati a trasmettere agli uffici provinciali competenti i relativi dati in loro possesso, senza che ciò comporti oneri a carico della Provincia.
(2) Le funzioni di monitoraggio e di controllo di cui al comma 1 possono essere delegate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, in forza di specifiche disposizioni attuative, da emanarsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, anche mediante stipula di apposita convenzione.
(3) In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, la Giunta provinciale, previa diffida e sentito il Consiglio dei Comuni, interviene in via sostitutiva nominando un commissario/una commissaria per il compimento degli atti dovuti.