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Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014) (vedi anche delibera n. 1036 del 26.09.2017)

...omissis...

1) di autorizzare il rimborso di prestazioni eseguite in regime di chirurgia ambulatoriale e di approvare le tariffe di cui all’allegato, parte integrante della presente deliberazione;

2) di applicare, ai fini della fruizione del rimborso per gli interventi di chirurgia ambulatoriale, il regolamento unificato di reddito e patrimonio emanato con decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;

3) per quanto riguarda le definizioni, rispettivamente, di “valore della situazione economica” (VSE) e di “dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP), utilizzate nella presente delibera, si rimanda, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;

4) di adottare i seguenti criteri e indicazioni per l’accesso all’assistenza specialistica indiretta di cui all’art. 34 della L.P. 5 Marzo 2001, n. 7 e successive modifiche:

a) hanno diritto al rimborso le persone, le quali al momento della fruizione della prestazione, sono residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale;

b) conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche, l’assistenza specialistica ambulatoriale in forma indiretta è una prestazione di primo livello;

c) ai fini del rilevamento e della determinazione del reddito e patrimonio familiare e dei relativi componenti familiari si applicano in particolare le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni sulla valutazione del patrimonio di cui ai commi successivi;

d) il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi degli articoli dal 21 al 25 compreso del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;

e) il patrimonio del nucleo familiare è valutato nella misura del 20% sino ad un importo di 50.000,00 € e nella misura del 50% per l’importo eccedente;

f) per quanto concerne il riferimento temporale della DURP si rimanda a quanto stabilito decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;

g) per la concessione del rimborso, il nucleo familiare del paziente non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 8;

5) di stabilire che, in caso di assicurazione privata o altra forma di indennizzo, che coprano anche solo in parte la spesa sanitaria sostenuta dall’utente, a quest’ultimo spetti un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione o dall’altra forma di indennizzo, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale;

6) l'accesso presso l’ambulatorio chirurgico dotato dei requisiti previsti per svolgere la chirurgia ambulatoriale o presso le strutture ospedaliere non operanti per conto e a carico del SSN, dovrà avvenire sulla base di una prescrizione del medico di medicina generale nonché del medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella sua disciplina. Sono fatti salvi i casi urgenti, che devono essere certificati all'atto di entrata dal medico curante della struttura o dell’ambulatorio;

7) la domanda di rimborso corredata dai relativi allegati dovrà essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla dimissione dell’ambulatorio protetto o dalla struttura al Comprensorio sanitario di appartenenza, che dovrà in primo luogo verificare lo stato di residenza in provincia di Bolzano del richiedente e la relativa iscrizione al Servizio sanitario provinciale.

8) Ai fini del rimborso dovrà essere presentata:

a) la documentazione originale quietanzata delle spese sostenute, corredata da referto medico e cartella clinica ambulatoriale dalla quale dovranno risultare la diagnosi e la necessità della prestazione;

b) la prescrizione del medico di medicina generale nonchè del medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella sua disciplina, che accerti la necessità della prestazione, ovvero la certificazione del medico curante della struttura o ambulatorio all'atto di entrata del paziente, se trattasi di caso urgente;

9) per la concessione del rimborso di cui ai punti precedenti della presente delibera, il nucleo familiare non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 8;

10) è fatta salva la possibilità, laddove ne ricorrano i presupposti (indicazione clinica e stato sociale del paziente, inteso quest’ultimo come disponibilità o meno di supporto sociale) certificati dal medico curante di trattare tali prestazioni in regime di ricovero sempre nel rispetto della soglia/ percentuale di ammissibilità prevista per tale intervento dalla deliberazione della Giunta provinciale n 231 del 14.02.2011;

11) la presente delibera trova applicazione a partire dalla sua approvazione;

12) il presente provvedimento non deve comportare una maggiore spesa per l’assistenza indiretta rispetto a quella sostenuta nel 2012. Pertanto la spesa derivante dall’aggiornamento delle tariffe e delle quote di rimborso verrà monitorata ogni tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e qualora risultasse maggiore a quella sostenuta nel 2012 si procederà ad una revisione delle tariffe in diminuzione.

13) le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano unicamente alle prestazioni erogate sul territorio nazionale. Le spese sanitarie per cure effettuate in un altro Stato membro dell'Unione Europea sono rimborsate secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e alla legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4.

Tabella

 

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