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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 121)
Codice del commercio

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 71 (Disposizioni transitorie)

(1) Nelle more dell’emanazione delle direttive di cui all’articolo 60, comma 1, lettera e), i Comuni privi di piano di localizzazione approvato ai sensi del previgente articolo 8/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, esaminano le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) pervenute per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Capo IV della presente legge ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il divieto di avvio dell’attività può essere disposto ai sensi del citato articolo 21/bis o qualora, valutato il caso di specie, sia ravvisata in concreto la sussistenza dei legittimi motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e – nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e di non discriminazione – tali motivi siano ritenuti prevalenti sul principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche.

(2) I procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio che risultano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(3) Nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60, i procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16, sottoposte a regime autorizzatorio, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(4) I procedimenti amministrativi relativi ai distributori di carburante di cui al capo VIII che risultano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli da istruirsi nelle more dell’entrata in vigore del regolamento d’ese¬cuzione di cui all’articolo 60, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

(5) Nelle more dell’entrata in vigore degli articoli di cui al capo VII della presente legge, trovano applicazione gli articoli di cui al capo III (Offerte di vendita), della previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

(6)  A partire dal 1° gennaio 2033  il numero delle concessioni di posteggio di cui all’Art. 65, dovrà essere rideterminato ai sensi delle disposizioni del regolamento d’esecuzione di cui all’articolo 60.  31)

(7)  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 54, comma 1, continuano ad applicarsi gli articoli 19/bis, 19/ter, 19/quater, 19/quinquies e 19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione per effetto della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.

31)
L'art. 71, comma 6, è stato così modificato dall'art. 12, comma 8, della L.P.13 ottobre 2020, n. 12.
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