(1) Le registrazioni di protocollo possono essere annullate solo previa autorizzazione del direttore/della direttrice della struttura organizzativa presso la quale è istituita una sede di protocollo. Dall’autorizzazione devono risultare il numero e la data di protocollo della registrazione di protocollo da annullare, nonché il motivo dell’annullamento.
(2) Nel protocollo informatico l’annullamento è riconoscibile da una dicitura o un segno generati in automatico e tali da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie.
(3) Le registrazioni di protocollo annullate possono essere visualizzate, ma non modificate.
(4) Sui documenti cartacei l’annullamento della segnatura di protocollo è effettuato manualmente e contestualmente all’annullamento della registrazione di protocollo.