(1) I documenti informatici caricati nel protocollo informatico sono versati automaticamente nel sistema di conservazione, che garantisce, per il periodo di conservazione previsto per legge, la loro autenticità, immodificabilità, affidabilità, leggibilità, reperibilità e accessibilità e, se provvisti di firma digitale, la validità della stessa.
(2) In seguito all’operazione di selezione di cui all’articolo 27, comma 3, i documenti informatici sono scartati o permangono nel sistema di conservazione ai fini della conservazione permanente.
(3) I documenti scartati dal sistema di conservazione devono essere al tempo stesso cancellati definitivamente anche da tutti i sistemi dell’Amministrazione provinciale. Ciò compete alle strutture organizzative interessate.