(1) L’Amministrazione provinciale accetta solo i formati di file indicati sul suo sito nella sezione “Amministrazione trasparente”, ma non è tenuta a rispondere nello stesso formato.
(2) L’accettazione di file non conformi ai formati di file ammessi o contenenti un codice eseguibile o macroistruzioni deve essere preventivamente concordata ed è ammessa solo in casi eccezionali.
(3) L’Amministrazione provinciale trasmette i propri documenti esclusivamente nei formati indicati sul suo sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.