(1) All’interno dell’Amministrazione provinciale la corrispondenza si svolge per via elettronica tramite il protocollo informatico, e-mail o altre applicazioni. Nella comunicazione tra le singole strutture organizzative non è consentito il ricorso alle caselle PEC, salvo nei casi previsti dalla legge.
(2) Solo in casi eccezionali è consentita la spedizione di documenti cartacei, che avviene mediante apposite buste di spedizione.
(3) I documenti interni sono protocollati dalla struttura organizzativa che li ha redatti, la quale provvede inoltre a caricarli nel protocollo informatico.
(4) La protocollazione dei documenti interni avviene immediatamente dopo la loro sottoscrizione.
(5) Le comunicazioni interne di carattere informale non sono soggette a protocollazione e sono trasmesse tramite le caselle personali di posta elettronica.